Tasse criptovalute 2023: cosa cambia con la nuova Legge di Bilancio?

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Con la nuova Manovra è stato introdotto un nuovo regime fiscale sulle criptovalute: ecco quali tasse si dovranno pagare.

Da pochi giorni, è stata finalmente approvata la Legge di Bilancio 2023. Si tratta di uno dei più importanti strumenti con il quale il governo detta la linea politica del nostro Paese. Al suo interno, infatti, possiamo trovare tutta una serie di norme di carattere economico e fiscale che, inevitabilmente, andranno a impattare sulle tasche degli italiani. Soltanto qualche giorno fa, vi avevamo parlato della nuova misura del cosiddetto affrancamento e tasse al 14% sulle plusvalenze generate  da ETF, polizze Vita e fondi comuni d’investimento. Oltre a questo, la Manovra ha previsto anche un nuovo regime fiscale sulle criptovalute e cripto attività.

Una norma chiesta da più parti, al fine di risolvere una lacuna normativa che andava avanti ormai da troppo tempo. Prima di adesso, infatti, le monete digitali erano state equiparate (probabilmente in modo impropria) a valute estere. La conseguenza è stata quella che, nella maggior parte dei casi, non bisogna corrispondere alcun tipo di imposta. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Tasse criptovalute prima della Legge di Bilancio 2023

Cominciamo col dire che, prima di adesso, il legislatore italiano non era intervenuto sulla questione Bitcoin e criptovalute, non avendo ancora previsto una normativa fiscale Ad hoc.
L’unico riferimento normativo era la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72/E del 2 settembre 2016, con la quale, sostanzialmente, le criptovalute venivano equiparate alle tradizionali valute estere. In base a questa interpretazione, dunque, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) non generavano redditi imponibili per mancanza della “finalità speculativa”. Tali operazioni erano regolate ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.
In sostanza, in base a quest’ultima norma, il profitto generato dalla compravendita di bitcoin o altre criptovalute, era rilevante ai fini dell’imposta sul reddito solamente se la giacenza media dell’insieme dei cosiddetti “wallet” (ossia i portafogli elettronici) detenuti dal contribuente superava il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi.
Soltanto in questo caso, la plusvalenza generata doveva essere dichiarata nel quadro RT del modello redditi e ad essa bisognava applicare l’imposta sostitutiva del 26%.
Oltre a questo, vi era anche l’obbligo di compilazione del rigo RW1 nella colonna 3, codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»), riferibile al possesso di valute virtuali. Obbligo che permane anche adesso. In questa sezione, dunque, bisogna indicare il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre di ogni anno.

Tasse sulle criptovalute dopo la Legge di Bilancio 2023

Con l’approvazione della Manovra 2023, cambiano drasticamente le regole sulla tassazione delle criptovalute e dei Cripto-asset in generale.
L’articolo 126 e successivi della Legge di Bilancio 2023 prevede l’inserimento della lettera c-sexies all’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), grazie alla quale si afferma quanto segue:

“Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni”.

In altre parole, al pari di qualsiasi altro strumento finanziario (azioni, fondi comuni ecc.), anche le plusvalenze generate dalla compravendita di criptovalute e cripto-attività saranno tassate, al superamento della soglia di 2.000 euro, con l’ordinaria imposta sostitutiva del 26%.
Ora però bisogna fare qualche doverosa premessa: ci si chiede, in particolare, quando viene effettivamente realizzata la plusvalenza e cosa si debba intendere per cripto-attività.

Quando viene generata la plusvalenza e cosa si intende per cripto-attività?

Lo stesso legislatore ha voluto fornire qualche chiarimento in merito al “momento impositivo”. In particolare, ai sensi dell’articolo 126 della Legge di Bilancio 2023, “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. Oltre a questo, nella relazione illustrativa viene anche specificato che “assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio, l’utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una currency in euro o in valuta estera”.
In altre parole, una operazione “crypto to crypto” non genera alcuna plusvalenza tassabile. Tuttavia, il documento appena citato chiarisce anche un’altra importante questione, ossia quella della definizione di “cripto-attività”. È evidente infatti che, per tale, non debbano intendersi soltanto le criptovalute ma anche altri asset come, ad esempio, i non fungible token (Nft) e la DeFi (Decentralized finance).
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione degli asset digitali all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi, che rimane ancora valido. Ad ogni modo, siamo sicuri che presto arriveranno ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa materia.

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