Legge di Bilancio approvata: via libera all’Affrancamento e Plusvalenze ETF tassate al 14%

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Con 109 favorevoli, 76 contrari e un astenuto, il Senato ha appena approvato la Legge di Bilancio 2023. Tra le varie misure in essa contenute, è passata anche la norma che prevede l’abbassamento dell’imposta sulle plusvalenze generate da ETF, polizze Vita Ramo I e IV e fondi comuni d’investimento, che passa dal 26 al 14%, ma attraverso il particolare strumento dell’affrancamento. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Via libera all’affrancamento e plusvalenze ETF tassate al 14%

Come già detto in apertura, la legge di bilancio 2023 è stata finalmente approvata in parlamento e prevede, fra gli altri, un’interessante misura a favore di noi investitori in ETF. Si tratta di una norma che consiste nell’abbassamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (dal 26 al 14%) che si applica alle plusvalenze generate con ETF, polizze Vita Ramo I e IV e altri fondi comuni d’investimento. Tuttavia, lo sconto può essere applicato solamente tramite il particolare meccanismo dell’affrancamento, di cui vi avevamo già parlato alcuni giorni fa. Con l’applicazione di tale istituto, in sostanza, si può ottenere lo sconto fiscale solamente se si paga subito, ossia prima di aver generato l’effettiva plusvalenza. In altre parole, l’imposta del 14% si applica alle plusvalenze “virtuali” realizzate al 31 dicembre 2022. In fase di futura liquidazione dell’investimento, si dovrà poi pagare l’imposta sostitutiva ordinaria (attualmente al 26%) realizzata dal 31 dicembre in poi. La richiesta di affrancamento potrà essere fatta entro giugno 2023.

Cosa dice questa nuova norma?

Ai sensi degli articoli 112 – 114 della Legge di Bilancio 2023, che è appena stata approvata in via definitiva in parlamento:

I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (quindi fondi comuni a gestione attiva ed ETF) si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Tale opzione deve essere resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 da quest’ultimi, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Dunque, per accedere a questo tipo di regime fiscale bisogna farne richiesta al proprio intermediario entro il 30 giugno 2023. Per maggiori chiarimenti e considerazioni sull’affrancamento e plusvalenze tassate al 14%, vi rimandiamo al nostro articolo pubblicato soltanto qualche giorno fa.

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